In sostanza l'Ente gestore potrà stipulare contratti alla stessa persona e nella stessa scuola senza l'obbligo dei 10 giorni di intervallo tra un contratto e l'altro. L'accordo permette di superare quindi la norma prevista dal d.lgs 368 del 2001 che imponeva l'obbligo, al datore di lavoro, dell'osservanza di dieci giorni di intervallo tra un contratto e l'altro con la stessa insegnante e nella stessa scuola.
Accordo