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Modifiche contratto scuole equiparate

E' stato siglato recentemente un accordo con la Federazione Scuole Materne che, modificando gli articoli 19 e 20 del CCL, permetterà agli Enti Gestori delle scuole equiparate di assicurare la continuità didattica nei casi di contratti a termine.


In sostanza l'Ente gestore potrà stipulare contratti alla stessa persona e nella stessa scuola senza l'obbligo dei 10 giorni di intervallo tra un contratto e l'altro. L'accordo permette di superare quindi la norma prevista dal d.lgs 368 del 2001 che imponeva l'obbligo, al datore di lavoro,  dell'osservanza di dieci giorni di intervallo tra un contratto e l'altro con la stessa insegnante e nella stessa scuola.

Accordo



 



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